[1]Il giudice, all'udienza di cui all'articolo 7, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili ai fini del provvedimento richiesto.
[2]All'esito, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
