Art. 15 — Sanzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190.
Abrogato dal 4 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190.
Abrogato dal 4 gennaio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1999 al 4 gennaio 2018. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1. La violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 8, comma 8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire otto milioni. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' l'autorita' incaricata del controllo e della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 190
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194~art15 · fonte del testo
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