Art. 20 — Provvedimenti regionali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 27 settembre 2022. 414 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le regioni e le province autonome si conformano direttamente alle modalita' di applicazione ed alle modifiche degli allegati della disciplina comunitaria attuata con il presente decreto disposti in sede comunitaria e ne assicurano l'applicazione da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede:
tolto: a) a stabilire modalita' uniformi di registrazione, autorizzazione o riconoscimento veterinario delle strutture e dei commercianti di cui al presente decreto;
tolto: b) a individuare forme di semplificazione delle procedure di cui alla lettera a) anche mediante dichiarazione di equipollenza o di estensione dell'efficacia, su richiesta di parte, dei provvedimenti amministrativi in corso di validita' comunque denominati, rilasciati dalle Autorita' sanitarie a fini igienico-sanitario e di controllo veterinario a favore di soggetti o strutture che gia' svolgono attivita' di commercio o allevamento di animali di specie di interesse zootecnico;
tolto: c) a definire forme adeguate di acquisizione e archiviazione dei dati individuando quelli che devono essere comunicati al Ministero della salute, ed a stabilire le modalita' e la frequenza delle attivita' dei servizi veterinari relative sia alla vigilanza ordinaria che al controllo e all'intervento veterinario in caso di rischio sanitario, nonche' ogni altro aspetto ritenuto opportuno, compresi quelli riguardanti i trasportatori di animali e le attivita' da essi svolte. In correlazione ai requisiti sanitari stabiliti nel presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute sono adottate, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tenuto conto del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e successive modificazioni, norme di profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili relative agli animali delle specie sensibili; con analogo provvedimento sono apportate le eventuali, successive modifiche rese opportune da nuove o diverse esigenze tecnicoscientifiche, di sorveglianza epidemiologica o di controllo sanitario. E' obbligo dei commercianti, dei titolari o dei responsabili di una qualunque delle strutture indicate nel presente decreto richiedere la registrazione, l'autorizzazione o il riconoscimento veterinario; le spese connesse a ciascuna tipologia di provvedimento richiesto sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio prestato e secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con disposizioni regionali. Restano fermi gli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;193~art20 · fonte del testo
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