Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una o piu' disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano e' sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza. La sospensione e' comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed e' pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, e comunque non oltre il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione e' eliminata alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applicano le ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni e' sospesa sino al termine della sospensione della convenzione ad opera della controparte. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi. Il presente articolo non si applica nei casi di estinzione dei trattati contro le doppie imposizioni.

Testo vigente dal 19 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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