[1]Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalita' per:

  • a)migliorare le prestazioni energetiche degli edifici ((anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonche' edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti));
  • b)favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
  • b-bis)determinare i criteri generali ((per il calcolo della prestazione energetica,)) per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
  • b-ter)((definire le modalita' di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria)) al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio c)

[2]sostenere la diversificazione energetica;

  • d)promuovere la competitivita' dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
  • e)coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l' occupazione;
  • f)conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale ((nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale));
  • g)razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
  • h)applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale;
  • h-bis)assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
  • h-ter)promuovere ((l'efficienza energetica e)) l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.
  • h-quater)perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;
  • h-quinquies)promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.

Testo vigente dal 11 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 2013 al 11 giugno 2020. 8 parole tolte, 157 parole aggiunte in 9 capoversi.

… prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. tolto: 2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalita' per:

a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici aggiunto: anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonche' edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti;

b-bis) determinare i criteri generali per aggiunto: il calcolo della prestazione energetica, per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

b-ter) tolto: effettuare le ispezioni periodiche degli impianti aggiunto: definire le modalita' di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva aggiunto: e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio

tolto: c) aggiunto: c)

f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale aggiunto: nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale;

h-ter) promuovere aggiunto: l'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finaliaggiunto: .

aggiunto: h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192~art1 · fonte del testo