Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57.
Abrogato dal 26 giugno 2019
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57.
Abrogato dal 26 giugno 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2010 al 26 giugno 2019. 364 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego La dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita' e' redatta, prima dell'immissione sul mercato, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', applicando le disposizioni previste dalle STI. Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita' e' effettuata da un organismo notificato a richiesta del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunita'. Qualora i componenti di interoperabilita' siano oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, di cui al presente decreto, deve indicare che i componenti di interoperabilita' rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', sono a carico di chiunque immetta sul mercato i componenti di interoperabilita' o assembla i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o fabbrica i componenti per uso proprio. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, quando si accerta che la dichiarazione CE di conformita' e' stata indebitamente rilasciata, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' sono tenuti, se necessario, a rimettere il componente di interoperabilita' in conformita' e a far cessare l'infrazione. Nel caso in cui la non conformita' persista, vengono adottate tutte le misure opportune per limitare o vietare l'immissione sul mercato del componente di interoperabilita' di cui si tratta o assicurarne il ritiro dal mercato, secondo le procedure di cui all'articolo 13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilita' privi di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego o privi della stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed utilizza componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla loro destinazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non ostano all'immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MAGGIO 2019, N. 57
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-08;191~art12 · fonte del testo
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