Art. 21 — Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261.
Abrogato dal 7 febbraio 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261.
Abrogato dal 7 febbraio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2005 al 7 febbraio 2008. 37 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I servizi trasfusionali garantiscono la rispondenza dei requisiti di qualita' e di sicurezza del sangue e degli emocomponenti ai parametri elevati richiesti dalla normativa vigente, coerente con il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 2007, N. 261
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;191~art21 · fonte del testo
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