Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1999 al 16 settembre 2003. 282 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intendono per:
tolto: a) "sintonizzatoredecodificatore": apparecchiatura, denominata "set top box", integrata o meno nel televisore, per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri;
tolto: b) "accesso condizionato": misura o sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelleggibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale;
tolto: c) "sistema di trasmissione": sistema destinato alla trasmissione dei programmi televisivi che comprende la formazione di segnali di programma (codifica della sorgente dei segnali audio, codifica della sorgente dei segnali video, multiplazione di segnali) e l'adattamento ai mezzi di trasmissione (codifica di canale, modulazione e, se del caso, dispersione dell'energia);
tolto: d) "DVB": acronimo di diffusione numerica di segnali televisivi (digital video broadcasting) utilizzato nella serie di norme tecniche che includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato tecnico congiunto (JTC) UER/ETSI/CENELEC (Unione europea di radiodiffusione/Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore elettrico);
tolto: e) "D2-MAC": acronimo indicante la versione D2 della norma tecnica europea MAC (multiplexing analogue component) di cui allo standard ETSI ETS 300250;
tolto: f) "servizio televisivo": la diffusione di programmi televisivi, effettuata via cavo, via satellite o con sistemi radio terrestri destinati alla generalita' del pubblico;
tolto: g) "servizio televisivo in formato panoramico": servizio televisivo effettuato mediante produzione e montaggio di programmi da diffondere al pubblico su uno schermo a formato panoramico 16:9, che costituisce il formato panoramico di riferimento;
tolto: h) "immissione nel mercato": la prima messa a disposizione sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto per la sua distribuzione o impiego sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;191~art1 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.