Ai fini del presente capo si intendono per:

  • a)(("trasformazione": l'operazione mediante la quale una societa', senza essere sciolta ne' sottoposta a liquidazione, conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali, muta la legge alla quale e' sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione e fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge;))
  • b)«Stato di ((origine))»: lo Stato dalla cui legge la societa' sottoposta a trasformazione e' regolata e nel cui pubblico registro essa e' iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;
  • c)«Stato di destinazione»: lo Stato dalla cui legge la societa' risultante dalla trasformazione e' regolata e nel cui pubblico registro e' iscritta, in esito alla trasformazione transfrontaliera;
  • d)«societa' sottoposta a trasformazione»: societa', regolata dalla legge dello Stato di partenza e ivi iscritta in un pubblico registro, che delibera la trasformazione transfrontaliera;
  • e)«societa' risultante dalla trasformazione»: societa' regolata dalla legge dello Stato di destinazione e ivi iscritta in un pubblico registro in esito a una trasformazione transfrontaliera.

Testo vigente dal 8 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 8 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 2023 al 8 luglio 2025. 22 parole tolte, 26 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) tolto: «trasformazione» aggiunto: "trasformazione": l'operazione mediante la quale una societa', senza essere sciolta ne' sottoposta a liquidazione tolto: e pur conservando la propria personalita' giuridicaaggiunto: , conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali, muta la legge tolto: a cui e' sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto aggiunto: alla quale e' sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione e tolto: individuando aggiunto: fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge;

b) «Stato di tolto: partenza aggiunto: origine»: lo Stato dalla cui legge la societa' sottoposta a trasformazione e' regolata e nel cui pubblico registro essa e' iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19~art6 · fonte del testo