La relazione dell'organo amministrativo e' depositata in copia presso la sede della societa' e messa a disposizione in forma elettronica. La stessa e' a disposizione dei soci durante i quarantacinque giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione ed e' inviata almeno quarantacinque giorni prima della decisione ai rappresentanti dei lavoratori, o ai lavoratori stessi in mancanza di rappresentanti. Il progetto di fusione, una volta redatto, e' reso disponibile con le stesse modalita'. La relazione degli esperti e gli altri atti previsti dall'articolo 2501-septies del codice civile restano a disposizione dei soci, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione. Per le modalita' di consultazione e rilascio di copia delle relazioni e degli atti si applica l'articolo 2501-septies, secondo comma, del codice civile.

Testo vigente dal 7 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19~art23 · fonte del testo