Dopo l'art. 2501-quinquies del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 2501-sexies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finche' la fusione sia deliberata:

  • 1)il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501-quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-quinquies;
  • 2)i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;
  • 3)le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-ter. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.".

Testo vigente dal 23 gennaio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22~art7 · fonte del testo