Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2005 al 1 luglio 2006. 307 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico
tolto: 1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato "Elenco Prezzi unitari" di cui all'art. 15. 2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante. 3. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema descritto nel seguito. 4. Nel quadro economico confluiscono:
tolto: a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'art. 15, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni;
tolto: b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative;
tolto: c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;
tolto: d) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
tolto: e) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
tolto: f) l'importo dedotto da una percentuale determinata sulla base delle tariffe professionali per le prestazioni di progettazione e direzione lavori del contraente generale o del concessionario;
tolto: g) l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonche' dagli utili della funzione propria di contraente generale o concessionario dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei per cento e non superiore all'otto per cento; le predette percentuali sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia globale di cui all'art. 9, comma 13, del presente decreto legislativo;
tolto: h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni;
tolto: i) tutti gli oneri fino al collaudo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-17;189~art16 · fonte del testo
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