Art. 6 — Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.
Abrogato dal 25 luglio 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.
Abrogato dal 25 luglio 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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5 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 2010 al 25 luglio 2015. 248 parole tolte, 6 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e' consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:
tolto: a) il possesso della licenza di cui all'articolo 3, lettera p),... fermo restando che in caso di associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare.
tolto: b) la disponibilita' in qualsiasi momento del certificato di sicurezza rilasciato, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui si richiede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 10;
tolto: c) le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario concludono, in base al diritto pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni alla base di detti accordi sono non discriminatorie e trasparenti e sono pubblicate sul prospetto informativo della rete. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r):
tolto: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99.
tolto: b) nazionale passeggeri limitatamente ai servizi a committenza pubblica;
tolto: c) LETTERA SOPPRESSAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 25 GENNAIO 2010 aggiunto: 15 LUGLIO 2015, N. tolto: 15. I servizi internazionali passeggeri, per la parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99. In sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 1, lettera c), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che l'impresa ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea. aggiunto: 112
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;188~art6 · fonte del testo
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