Art. 18 — Maggiorazioni e riduzioni dei canoni di accesso
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.
Abrogato dal 25 luglio 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.
Abrogato dal 25 luglio 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 2003 al 25 luglio 2015. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunita' europea e della normativa comunitaria in materia, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonche' modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 LUGLIO 2015, N. 112
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;188~art18 · fonte del testo
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