Art. 3 — Valori limite di esposizione e valori di azione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 2005 al 15 maggio 2008. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio:
tolto: a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
tolto: b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
tolto: a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
tolto: b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;187~art3 · fonte del testo
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