Autorita' nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini del presente decreto, negli ambiti di rispettiva competenza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia sono designati quali autorita' nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Testo vigente dal 29 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;186~art5 · fonte del testo