Al trattamento dei dati personali svolto per le finalita' del presente decreto si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In relazione agli scambi di informazioni e analisi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Gli accessi di cui all'articolo 3 e gli scambi di cui all'articolo 5 avvengono con modalita' idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante specifiche convenzioni tra le Amministrazioni interessate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 29 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;186~art10 · fonte del testo