Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto. Sono abrogati:

  • a)l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
  • b)l'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute. Salvo quanto previsto al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 15 novembre 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;186~art14 · fonte del testo