Autorita' competente e procedimento di applicazione delle sanzioni Le Autorita' competenti incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, nonche' all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente decreto la sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie violata e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi.

Testo vigente dal 20 novembre 2013

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-11-06;131~art2 · fonte del testo