Qualora sia necessaria un'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorita' di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III, il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto adottano immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al piu' presto tale autorizzazione giudiziaria.

Testo vigente dal 2 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181~art10 · fonte del testo