Nei casi in cui il punto di contatto unico nazionale o le autorita' di contrasto competenti degli Stati membri inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime o comunicano informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III, il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorita' di contrasto competenti valuta, caso per caso e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, se e' necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, quali stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794. Quando una copia di una richiesta di informazioni o una copia di informazioni e' trasmessa a Europol a norma del comma 1, le finalita' del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794 sono debitamente comunicate a Europol. Le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo sono trasmesse a Europol a norma del comma 1 solo se tale altro Stato membro o tale paese terzo ha dato il suo consenso.

Testo vigente dal 2 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181~art13 · fonte del testo