Il ciclo di allevamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e i due cicli successivi non sono soggetti all'applicazione del decreto medesimo. I detentori che gia' esercitano attivita' di allevamento dei polli alla data di entrata in vigore del presente decreto possono conseguire il certificato di formazione di cui all'articolo 4, comma 2, entro tre anni dalla suddetta data.

Testo vigente dal 5 novembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-27;181~art11 · fonte del testo