Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, le parole: «nel proprio Stato membro» sono soppresse;
  • b)all'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), le parole: «che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea,» sono sostituite dalle seguenti: «che beneficiano nell'Unione europea».

Testo vigente dal 30 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180~art2 · fonte del testo