All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 57, lettera b), le parole: «complessivamente prodotto;» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente prodotto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;
  • b)al comma 59, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «L'emissione della fattura, ove prevista, puo' avvenire in modalita' semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.».

Testo vigente dal 30 novembre 2024

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180~art1 · fonte del testo