Ai titolari degli strumenti ((o delle passivita')) soggetti a conversione possono essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre che dalla societa' nei cui confronti e' stata disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del gruppo. Se queste hanno sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione degli strumenti e' disposta previo accordo con l'autorita' di risoluzione dello Stato membro interessato. Ai titolari degli strumenti ((o delle passivita')) soggetti a conversione non possono essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di societa' controllate dallo Stato. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si applica l'articolo 53.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 6 parole aggiunte.

Ai titolari degli strumenti aggiunto: o delle passivita' soggetti a conversione possono essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe … previo accordo con l'autorita' di risoluzione dello Stato membro interessato. Ai titolari degli strumenti aggiunto: o delle passivita' soggetti a conversione non possono essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art31 · fonte del testo