Tutela giurisdizionale e indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni ((, gli strumenti di capitale e le passivita' computabili)) si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La valutazione e' parte integrante della decisione. Non e' ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finche' non e' stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non e' ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa puo' essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95. Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi della presente Sezione si applica l'art. 37, commi 7 e 8.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 1 parola tolta, 4 parole aggiunte.

… risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni tolto: eaggiunto: , gli strumenti di capitale aggiunto: e le passivita' computabili si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La valutazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art26 · fonte del testo