[1]Nei limiti e per le finalità previste dagli articoli 57, paragrafi 6 e 7, 70, paragrafo 8, 74, paragrafo 11, del regolamento IA e dalla legge IA, le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorità del settore finanziario possono, secondo le rispettive competenze, adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche.

[2]La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-07;179~art11