[1]Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, si applicano alle attività dell'ACN, in quanto compatibili con le disposizioni del regolamento IA, fatta eccezione per gli articoli 11 e 12.

[2]Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 157 del 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-07;179~art10