Articolo abrogato dalla l. 15 dicembre 2011, n. 217.
Abrogato dal 17 gennaio 2012
Articolo abrogato dalla l. 15 dicembre 2011, n. 217.
Abrogato dal 17 gennaio 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 2003 al 17 gennaio 2012. 76 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Uso della dizione «cioccolato puro» I prodotti di cioccolato di cui all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I oppure la dizione «cioccolato puro» in altra parte dell'etichetta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;178~art6 · fonte del testo
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