Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1997 al 1 gennaio 2006. 185 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. La riserva di compensazione deve essere costituita accantonando annualmente un importo pari al 75 per cento del saldo tecnico positivo conservato, realizzato nel ramo credito, fino a quando l'accantonamento non abbia raggiunto il 150 per cento dell'ammontare piu' elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. L'accantonamento annuale non puo' comunque essere superiore al 12 per cento dei premi conservati dell'esercizio di riferimento. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese devono utilizzare, fino a concorrenza del medesimo, l'accantonamento della riserva di compensazione in precedenza costituita. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intende, per i rischi delle assicurazioni dirette e indirette, il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione. Per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art24 · fonte del testo