Art. 19 — Decadenza dall'autorizzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'impresa che non da' inizio all'esercizio dell'attivita' entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decade dall'autorizzazione. Se entro il termine di cui al comma 1 l'impresa ha iniziato ad esercitare solamente alcuni dei rami autorizzati, essa decade dall'autorizzazione limitatamente ai rami non esercitati. La decadenza dall'autorizzazione e' dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art19 · fonte del testo
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