Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179, e' aggiunto il seguente articolo 6-bis: «Art. 6-bis (Istituzione di un collegio dei revisori). - 1. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste istituisce con atto normativo un proprio collegio dei revisori dei conti che opera in posizione di indipendenza quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica dell'ente, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale in materia. Il collegio agisce, nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione, in raccordo con la sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 2. L'organo regionale con funzione di collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 e' costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto normativo regionale, di cui, parimenti, al comma 1, che ne disciplina il funzionamento e svolge, con oneri interamente a carico della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, la sua attivita' di vigilanza a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua costituzione.».

Testo vigente dal 6 febbraio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-20;174~art1 · fonte del testo