Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2000 al 14 dicembre 2021. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le spese derivanti dalle procedure connesse alle attivita' da espletare da parte del Ministero della sanita', ai sensi del presente decreto, sono a carico del richiedente, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero della sanita' avvia le procedure relative all'attivita' di cui al comma 1, previa esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al comma l.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;174~art30 · fonte del testo
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