Art. 83 — Programma di attività
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 158 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il programma di attivita' deve indicare:
tolto: a) i rischi e le obbligazioni che l'impresa intende assumere;
tolto: b) gli elementi patrimoniali che costituiscono l'importo minimo della quota di garanzia;
tolto: c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonche' i mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui l'impresa dispone nel territorio della Repubblica, in misura non superiore alla meta' di quella stabilita dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, comma 5;
tolto: d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui all'art. 12, comma 2, e ad esso deve essere allegata la relazione tecnica di cui all'art. 13. Debbono essere allegati altresi' i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi gia' chiusi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art83 · fonte del testo
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