Art. 110 — Sconti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese che esercitano le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, possono prevedere, per le assicurazioni stipulate da contraenti persone fisiche, sconti a carattere generale a condizione che le relative regole vengano dettagliatamente indicate quanto a misura e modalita' applicative nella nota informativa per il contraente, di cui all'art. 109, in relazione alla tariffa interessata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art110 · fonte del testo
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