Art. 100 — Effetti della revoca dell'autorizzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli effetti della revoca dell'autorizzazione rilasciata per la sede secondaria sono disciplinati dall'art. 58. L'ISVAP puo' consentire che un'impresa di cui al presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati nell'art. 99, comma 3, lettere a) e b). In tal caso l'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso in cui alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede secondaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art100 · fonte del testo
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