Art. 68 — Principi di consolidamento
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 235 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo e quelli delle garanzie, impegni e altri conti d'ordine nonche' i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. Sono invece eliminati:
tolto: a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
tolto: b) i crediti, i debiti, le garanzie, gli impegni e altri conti d'ordine tra le imprese incluse nel consolidamento;
tolto: c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;
tolto: d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati ovvero se hanno conferito diritti agli assicurati. Ai fini della eliminazione prevista nel comma 2, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della societa' che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo e' iscritto nello stato patrimoniale consolidato alla voce dell'attivo F.III "azioni o quote proprie" e a quella del patrimonio netto consolidato A.I.6 "riserva per azioni o quote proprie e della controllante".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art68 · fonte del testo
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