Art. 57 — Schema e criteri generali
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La nota integrativa deve essere redatta in conformita' allo schema ed alle disposizioni contenute nell'allegato III al presente decreto. Le imprese devono altresi' indicare ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti. Nella nota integrativa possono essere fornite ulteriori informazioni ad integratone di quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo, purche' cio' non diminuisca la chiarezza e la immediatezza informativa della nota stessa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art57 · fonte del testo
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