Art. 8 — Sorveglianza del mercato
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2004 al 23 ottobre 2005. 221 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le Amministrazioni di cui all'articolo 5, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
tolto: a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonche' il monitoraggio delle attivita' di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
tolto: b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
tolto: c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attivita' di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5 assicurano, altresi', la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita' di controllo e sorveglianza. Le modalita' operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi. In sede di conferenza di servizi, convocata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, vanno rese note le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' di cui al comma 2. In quella sede sono definite le modalita' per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;172~art8 · fonte del testo
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