Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2006 al 1 gennaio 2015. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso all'indebitamento per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge. Le entrate di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

tolto: a) avvenuta deliberazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

tolto: b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;170~art26 · fonte del testo