E' riconosciuta, ad ogni effetto la validita' di tutti i corsi istituiti in via provvisoria presso l'Universita' di Bari per l'anno accademico 1946-47. I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere sono riconosciuti a tutti gli effetti ed avranno termine con l'anno accademico 1950-51. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 gennaio 1952, n. 23

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La L. 2 gennaio 1952, n. 23 ha disposto (con l'art. 3) che "I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55."

Testo vigente dal 16 febbraio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1948 al 16 febbraio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 gennaio 1952, n. 23

    La L. 2 gennaio 1952, n. 23 ha disposto (con l'art. 3) che "I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;170~art7 · fonte del testo