E' riconosciuta, ad ogni effetto la validita' di tutti i corsi istituiti in via provvisoria presso l'Universita' di Bari per l'anno accademico 1946-47. I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere sono riconosciuti a tutti gli effetti ed avranno termine con l'anno accademico 1950-51. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 gennaio 1952, n. 23
1La L. 2 gennaio 1952, n. 23 ha disposto (con l'art. 3) che "I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55."
Testo vigente dal 16 febbraio 1952
