Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1949 al 16 dicembre 2010. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ammissione nel ruolo transitorio e' subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, eccezion fatta per il limite massimo di eta', che e' stabilito in anni sessanta. I titoli di studio richiesti, per ciascuna delle categorie previste dalla tabella annessa, sono quelli rispettivamente prescritti per l'ammissione alle corrispondenti carriere del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. In ciascuna categoria possono aspirare al collocamento nei singoli gradi superiori a quello iniziale soltanto coloro che nel soppresso Ente avevano gia' conseguito la posizione di grado corrispondente o almeno quella del grado immediatamente inferiore nella stessa categoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1682~art3 · fonte del testo
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