Il nuovo organico del comune di Falconara Marittima e quelli dei commi di Ancona di Chiaravalle, saranno stabiliti al Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 15 aprile 1923, n. 882. Al personale gia' in servizio preso i comuni di Ancona e di Chiaravalle, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Testo vigente dal 26 marzo 1948
