L'organico del comune di Fonteno ed il nuovo organico del comune di Solto Collina, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente per il comune di Fonteno e per quello di Solto Collina, a quelli organicamente assegnati al comune di Fonteno anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 29 gennaio 1928, n. 177, e cumulativamente, a quelli di Esmate e di Solto anteriormente alla data medesima.

Testo vigente dal 22 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;295~art2 · fonte del testo