Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio o i complessi di stoccaggio ubicati in contesto transfrontaliero, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente adempiono le disposizioni del presente decreto e delle altre normative comunitarie applicabili, ovvero ((promuovono la stipulazione di accordi specifici con Stati membri dell'Unione europea)).

Testo vigente dal 18 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 2011 al 18 agosto 2015. 5 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… le disposizioni del presente decreto e delle altre normative comunitarie applicabili, ovvero promuovono la tolto: stipula aggiunto: stipulazione di accordi specifici con tolto: Paesi non appartenenti all'Unione aggiunto: Stati membri dell'Unione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162~art30 · fonte del testo