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Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2007 al 16 giugno 2019. 510 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole: «a condizioni eque, non discriminatorie» sono inserite le seguenti: «e trasparenti»;

tolto: b) all'articolo 4 il comma 2 e' abrogato;

tolto: c) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario concludono, in base al diritto pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni alla base di detti accordi sono non discriminatorie e trasparenti.»;

tolto: d) all'articolo 8, comma 8, le lettere b) e c) sono abrogate;

tolto: e) all'articolo 10 i commi 1, 5 e 6 sono abrogati;

tolto: f) all'articolo 11, comma 4, le parole: «rilascio del certificato di sicurezza, nonche' il» sono soppresse;

tolto: g) all'articolo 12 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decreto e' riconosciuto, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'intera rete ferroviaria, per l'esercizio dei servizi di trasporto internazionale di merci. Inoltre, entro il 1° gennaio 2007, alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione e' consentito, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, l'accesso all'infrastruttura per l'esercizio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria presta inoltre i servizi di cui all'articolo 20 alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equita' e di trasparenza, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacita'.»;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: h) all'articolo 20 il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I raccordi ferroviari di accesso e la prestazione di servizi connessi con attivita' ferroviarie nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide per ferrovia a condizioni di mercato.»;

tolto: i) all'articolo 20, comma 2, le parole: «a condizioni eque e non discriminatorie» sono sostituite dalle seguenti: «a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti»;

tolto: l) all'articolo 37, comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) accordi per l'accesso di cui all'articolo 6 del presente decreto.»;

tolto: m) all'articolo 37, «comma 3, la lettera f) e' soppressa. L'ultimo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato. In attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), l'attribuzione di funzioni e compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall'Agenzia, prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonche' da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare anche di carattere tecnico, resta efficace nei limiti della compatibilita' con il recepimento della direttiva 2004/49/CE operato con il presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MAGGIO 2019, N. 50

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-10;162~art25 · fonte del testo