Art. 10 — Metodi ed obiettivi comuni di sicurezza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50.
Abrogato dal 16 giugno 2019
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50.
Abrogato dal 16 giugno 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2007 al 16 giugno 2019. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Agenzia apporta tutte le necessarie modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza alla luce dell'adozione dei CSM e delle loro revisioni da parte dalla Commissione europea, ed al fine di attuare almeno i CST e tutti i CST riveduti adottati dalla Commissione europea, secondo i calendari di attuazione ad essi acclusi. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma precedente alla Commissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MAGGIO 2019, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-10;162~art10 · fonte del testo
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