La trasmissione all'estero e' disposta, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5:

  • a)dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione delle pene detentive;
  • b)dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive. Non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 1 ottobre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161~art4 · fonte del testo