All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico»;
  • b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonche' le attivita' di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unita' da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione e' disciplinata in maniera piu' restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.».

Testo vigente dal 7 dicembre 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160~art27 · fonte del testo