Art. 31 — Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

All'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
  • b)al comma 3, le parole: «L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
  • c)dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».

Testo vigente dal 29 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229~art31 · fonte del testo